Cosa cambia per il regime forfetario con la nuova legge di Bilancio 2019? La Legge di Bilancio 2019 ha modificato quanto previsto dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi da 54 a 89 dell’articolo 1.Vi spieghiamo quali sono le novità in questo articolo, aggiornandovi su flat tax e nuove regole relative al regime forfettario. Continuate a leggere se volete conoscere le novità.
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Regime forfettario
Con la nuova legge di Bilancio 2019 ci sono alcune importanti variazioni anche per quanto riguarda il regime forfettario. Infatti, a partire dal 1° Gennaio 2019 il regime forfettario, conosciuto anche come flat tax al 15% per le partita IVA, riguarderà professionisti e imprese che fatturano a 65.000 euro di ricavi. Questo cosa significa? Che sono stati aboliti i limiti differenziati in base al codice ATECO di riferimento, mentre resistono i differenti coefficienti di redditività, per il calcolo dell’imposta sostitutiva del 15%.
Questo è un bel vantaggio, perché permetterà di ammortizzare ancora di più la spesa fiscale, per la propria professione. Questi cambiamenti partiranno dal 2019 e arriveranno a compimento dal 2020, quando il regime forfettario sarà esteso fino a 100.000 euro. Per chi fattura tra 65.001 e 100.000 euro l’imposta sostitutiva sarà pari al 20%.
Per questo scaglione però non è previsto l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica stabilito per legge come accade invece oggi per tutti i contribuenti titolari di partita IVA in regime forfettario standard. Chi accede al regime forfettario non potrà dedurre costi dal reddito: i compensi su cui applicare l’imposta, infatti, sono ridotti mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività che varia a seconda dell’attività svolta.
Cosa cambia
La differenza principale riguarda i nuovi limiti di ricavi o compensi, per accedere al regime forfettario per le partite IVA. Infatti, da quest’anno è previsto un limite unico, pari a 65.000 euro calcolato sull’anno d’imposta precedente. Precedentemente questo limite era fissato a 30.000 euro.
Non verranno rilevati ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai fini dell’applicazione del regime premiale previsto dagli ISA.
Inoltre, nel caso in cui vengano svolte più attività contraddistinte da diversi codici ATECO, il calcolo del limite di 65.000 euro dovrà essere effettuato in base alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate e non uno per ciascuna attività.
Sparisce inoltre il limite di 5.000 euro relativo alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche assunti per esecuzione di progetti, il limite di 30.000 euro relativo al reddito da lavoro dipendente percepito e il limite di 20.000 euro relativo al costo per beni strumentali.
Questa novità nel regime forfettario probabilmente porterà alcuni vantaggi per chi ha una partita IVA e una piccola impresa, dato che grazie al regime fiscale forfettario si beneficia di una tassazione separata del 15%, che sostituisce Irpef, Irap e addizionali, e dell’esonero dall’Iva e dai relativi adempimenti, assieme agli studi di settore.
Chi non può accedere al nuovo regime forfettario
Cambia anche qualcosa riguardo ai requisiti di accesso al nuovo regime forfettario. Tra le nuove regole c’è che a partire dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio modifica alcuni dei casi di esclusione previsti dal comma 57 della Legge di Stabilità 2015.
In particolare, sono esclusi i titolari di partita IVA con attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari.
Questa era presente anche in precedenza. Inoltre, e questa invece è una novità del 2019, sono esclusi anche i titolari di partita IVA che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Sono esclusi dal regime forfettario 2019 anche i titolari di quote societarie, ovvero i soci che direttamente o indirettamente controllano SRL che svolgono attività riconducibili a quelle svolte dal contribuente. Ad oggi ancora non è chiaro se per la verifica dell’attività esercitata basti far riferimento al codice ATECO attribuito al singolo e alla società.
Fino al 2018, soltanto chi deteneva quote in società di persone, imprese familiari o SRL trasparenti non poteva accedere al regime forfettario ma a partire dallo scorso 1° gennaio 2019 l’esclusione è stata generalizzata anche per le quote detenute in società con tassazione IRES che sono controllate direttamente o indirettamente da SRL la cui attività è riconducibile a quella svolta dal contribuente forfettario medesimo.
Inoltre, l’ingresso al nuovo regime forfettario è vietato anche a chi percepisce compensi da soggetti dai quali ha precedentemente percepito redditi da lavoro dipendente negli ultimi due anni o da soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. La nuova Legge di Bilancio non specifica che si tratti solo di rapporti di tipo subordinato, ma è plausibile che sia così.
Infatti, al contrario, se non fosse solo di tipo subordinato, ma rapporti generici di lavoro, il forfettario potrebbe diventare un regime per pochi. L’obiettivo di questa normativa è di contrastare il fenomeno delle “finte” partite IVA, che nascondono invece realtà di lavoro dipendente.
C’è però una causa ostativa, nel caso in cui il fatturato nei confronti del datore di lavoro sia prevalente rispetto al totale. In questo modo potranno accedere al nuovo regime forfettario anche coloro che fatturano fino a metà del volume complessivo del loro giro d’affari nei confronti del precedente datore di lavoro.
Speriamo che questo articolo vi possa essere utile per fare un po’ di chiarezza sulle novità del regime forfettario 2019.